COVID CONGEDO PER FIGLICon circolare n. 96/2021, l'Inps fornisce le indicazioni sulle modalità di fruizione del "Congedo 2021 per genitori" con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, ovvero anche non conviventi senza limiti di età qualora si tratti di figli con disabilità in situazione di gravità accertata.
 
Il congedo può essere fruito anche per figli iscritti ad asili nido e scuole dell'infanzia.
 
La fruizione oraria è riconosciuta solo dal 13 maggio 2021 e fino al 30 giugno 2021.
E' consentita la fruizione ad entrambi i genitori in forma alternata, è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo 2021 per genitori” con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore.
La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, sia oraria e giornaliera, è concessa per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
La compatibilità in modalità oraria nello stesso giorno, da parte dei due genitori, è consentita purché le ore non si sovrappongano ovvero la  sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, è consentita nel caso di figli diversi di cui uno con disabilità grave.
 
Per le modalità di fruizione del "Congedo 2021 per genitori " non oraria si rimanda alla circolare 61/2021.
 
Il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:
  • è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
  • è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
  • è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del D.lgs n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
  • è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
La fruizione del “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria può essere richiesta al proprio datore di lavoro e regolarizzata successivamente inoltrando l’apposita domanda telematica all’INPS.