ASSEGNI FAMILIARIIl D.L. n. 79/2021 ha riconosciuto, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, una maggiorazione per gli aventi diritto agli ANF:

  • 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli
  • 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli

 

 

Si ricorda che che l’ANF è corrisposto alle seguenti categorie:

  • lavoratori dipendenti
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata
  • lavoratori agricoli
  • lavoratori domestici e domestici somministrati
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti
  • lavoratori in aspettativa sindacale
  • lavoratori marittimi sbarcati
  • soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione (titolari di NASpI o di disoccupazione agricola)
  • lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale
  • lavoratori assistiti da assicurazione TBC
  • titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente

La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, un importo di ANF superiore a zero.  Inoltre, è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.

L' assegno per il nucleo familiare e' incompatibile con l’Assegno temporaneo.

E' invece compatibile per i destinatari della prestazione degli assegni familiari, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi. Questi soggetto possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo.

L'Assegno, conn maggiorazione, viene riconosciuto anche :

  • a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato (ad es. nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato)
  • nel caso in cui nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti (ad es. nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente).