Il D.L. n. 79/2021 ha riconosciuto, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, una maggiorazione per gli aventi diritto agli ANF:
- 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli
- 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli
Si ricorda che che l’ANF è corrisposto alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti
- lavoratori iscritti alla Gestione separata
- lavoratori agricoli
- lavoratori domestici e domestici somministrati
- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti
- lavoratori in aspettativa sindacale
- lavoratori marittimi sbarcati
- soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione (titolari di NASpI o di disoccupazione agricola)
- lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale
- lavoratori assistiti da assicurazione TBC
- titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente
La maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, un importo di ANF superiore a zero. Inoltre, è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.
L' assegno per il nucleo familiare e' incompatibile con l’Assegno temporaneo.
E' invece compatibile per i destinatari della prestazione degli assegni familiari, quali i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti, i pensionati di tali Gestioni e i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi. Questi soggetto possono fruire, fino al 31 dicembre 2021, contemporaneamente della prestazione familiare e dell’Assegno temporaneo.
L'Assegno, conn maggiorazione, viene riconosciuto anche :
- a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato (ad es. nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato)
- nel caso in cui nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti (ad es. nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente).


