PENSIONE OPZIONE DONNAL’INPS, con circolare n. 59 del 3 maggio 2024, ha fornito istruzioni sulla pensione anticipata c.d. “OPZIONE DONNA” che ha prorogato la misura per l’anno in corso dettando nuovi requisiti anagrafici.

Il diritto alla pensione anticipata c.d. “Opzione donna” si consegue con 61 anni di età e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023, requisiti anagrafici validi sia per le lavoratrici dipendenti che per le autonome.

Il requisito anagrafico viene scontato di un anno per ciascun figlio entro un massimo di due anni.

Possono accedere al trattamento pensionistico con la maturazione di 35 anni di contribuzione e l’età anagrafica di:

  • 61 anni se senza figli;

  • 60 anni se con 1 figlio;

  • 59 anni se con 2 o più figli;

  • 59 anni di età, indipendentemente dal numero di figli, se lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, possono essere valorizzati anche i periodi assicurativi maturati in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell’Unione europea in materia di sicurezza sociale (Stati dell’UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Oltre ai requisiti sopra descritti, il diritto è legato ad una «condizione soggettiva» che la lavoratrice deve possedere al momento della domanda:

  • assistere, al momento della richiesta di pensione anticipata e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

  • avere un’invalidità civile superiore o uguale al 74%;

  • essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) per la gestione della crisi aziendale.

Al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo si applicano le c.d. finestre di 12 mesi se la pensione e' liquidata esclusivamente con contribuzione da lavoro dipendente, oppure 18 mesi se la pensione e' liquidata anche con contribuzione da lavoro autonomo.