PREVIDENZA COMPLEMENTARE: DAL 1° LUGLIO NUOVA MODALITA' DI ADESIONE

Dal 1° luglio 2026 cambia il modo in cui i dipendenti del settore privato entrano nella previdenza complementare. Da tale data chi viene assunto per la prima volta e non effettua nessuna scelta, è automaticamente...
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IL CONGEDO PARENTALE

COS’È Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che permette a entrambi i genitori di occuparsi dei figli, dalla nascita fino ai dodici anni di vita del bambino, o dall’ingresso in...
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NASpI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

  Con la fine dell'anno scolastico, docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato scaduto hanno diritto alla NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), l'indennità mensile di disoccupazione erogata dall'INPS. Che cos'è La NASpI è un sostegno al reddito per chi ha perso involontariamente il lavoro, istituita dal decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 22. Chi può richiederla Spetta al personale scolastico (docenti e ATA) il cui contratto è scaduto. Ne possono beneficiare: titolari di supplenze brevi e saltuarie chi ha incarichi fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) chi ha incarichi annuali (31 agosto) Requisiti obbligatori (tutti e tre necessari) Disoccupazione involontaria: il contratto deve essere scaduto. Non spetta in caso di dimissioni volontarie, salvo giusta causa o periodo tutelato di maternità. Requisito contributivo: almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la disoccupazione. I periodi già usati per precedenti indennità non vengono conteggiati. Stato di disoccupazione: occorre dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) e partecipare alle iniziative del Centro per l'Impiego competente. Durata La NASpI viene pagata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni, fino a un massimo di 24 mesi. I periodi già usati per precedenti prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal calcolo. Quando presentare la domanda La domanda va inviata entro 68 giorni dalla cessazione del contratto (dal 1° luglio per i contratti in scadenza il 30 giugno). Attenzione alla tempistica: domanda entro 8 giorni dalla fine del contratto: la NASpI decorre dall'ottavo giorno, garantendo la massima continuità economica. domanda tra il 9° e il 68° giorno: la NASpI decorre dal giorno successivo alla presentazione. Come fare domanda Vieni al Patronato INCA CGIL, ti aiutiamo a valutare la tua situazione e fare domanda.
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