
L’INPS, con Circolare n. 93 del 30/6/2021, fornisce indicazioni sulle modalità di accesso all’assegno unico temporaneo, in vigore dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, rivolto ai nuclei familiari con figli minori che non hanno diritto all’assegno al nucleo familiare.
Soggetti interessati:
- lavoratori autonomi, disoccupati/inoccupati, incapienti
- Requisiti cumulativi:
- essere cittadino italiano o Ue o suo familiare titolare di diritto di soggiorno o di permesso di soggiorno permanente. Cittadini non appartenenti alla UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso per motivi di lavoro o di ricerca per una durata di almeno sei mesi. Sono equiparati ai cittadini italiani gli stranieri con lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
- essere soggetto a imposizione fiscale in Italia, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta risultano iscritte nelle anagrafi dei residenti o hanno il domicilio o la residenza in forza del codice civile
- avere la residenza e il domicilio in Italia e figli minori a carico, la Circolare specifica che deve esserci la convivenza e nel caso di affido condiviso l’A.U. è erogato al 50% tra i due genitori. Per figlio a carico si intende il carico fiscale pertanto il figlio minore non deve avere un reddito complessivo superiore a 4.000€
- residenza almeno biennale in Italia anche se non continuativa o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o con durata almeno di sei mesi; se risulta percettore di ANF non può accedere all’A.U.
- essere in possesso di un ISEE in corso di validità max 50.000 €
Il diritto all’A.U. è riconosciuto anche ai nonni per i nipoti in linea retta a carico dell’ascendente se presenti nell’ISEE di quest’ultimo purché vi sia un atto formale di affido o di collocamento/ accasamento etero familiare.
Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati con affido condiviso, se non c’è accordo con richiesta di pagamento al genitore che convive con il figlio espressa all’atto della domanda, l’Inps provvede suddividere al 50% l’importo in capo ai genitori.
Nel caso invece di genitori coniugati, genitori naturali fuori dal matrimonio o genitore solo poiché vedovo o l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio, il pagamento spetta per intero al richiedente.
Il livello ISEE del nucleo familiare determina l’importo dell’assegno, al crescere del livello ISEE diminuisce l’importo dell’assegno unico, come da tabella allegata al Dl, all’importo spettante si applica una maggiorazione di 50 € per ciascun figlio minore con disabilità.
Le domande non saranno prese in considerazione se non risulta presentata una DSU, o non risulti un minore o un ISEE scaduto.
Qualora l’ISEE risulti mancante/difforme di dati, il richiedente può presentare nuova DSU a correzione, questa sarà presa in considerazione e l’Inps potrà chiedere idonea documentazione per validare la nuova dichiarazione e nel caso liquidare l’A.U. dalla data della domanda.
Le domande presentate entro il 30 settembre 2021 consentono il pagamento con decorrenza 1 luglio 2021, quelle presentate dopo tale termine avranno il pagamento con decorrenza dal mese di presentazione.
Il pagamento è tramite conto corrente o bonifico domiciliato per chi non avesse un conto corrente.
L’assegno non concorre alla formazione del reddito ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza ed altre misure come premio alla nascita, bonus bebè, natalità, assegno del Comune per nuclei con almeno tre figli, detrazioni fiscali e assegno familiare, con esclusione dell’assegno al nucleo familiare.
I percettori di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare alcuna domanda poiché l’assegno unico è corrisposto d’ufficio, salvo presentare domanda se il RdC è terminato o revocato.
