vigilessaImportante riconoscimento dell’INAIL di Ferrara.

Una vigilessa, operante dal 2010, ha ottenuto il riconoscimento di malattia professionale per un melanoma cutaneo diagnosticato sull'avambraccio destro nel 2022.

L'Istituto ha stabilito la correlazione tra la patologia e l’esposizione prolungata alle radiazioni solari, condizione tipica di chi svolge attività lavorativa all’aperto.

Il caso conferma come l’attività professionale possa essere un fattore di rischio per lo sviluppo di malattie della pelle, in particolare per le categorie di lavoratori esposti ai raggi UV in modo continuativo.

A seguito del ricorso medico-legale presentato dal Patronato INCA CGIL di Ferrara, l’INAIL ha pertanto riconosciuto il nesso tra l'attività svolta e la patologia denunciata, attribuendo alla lavoratrice un danno pari al 20%.

PIANISTA

#INCAVINCE

Grazie alla causa promossa dall' Inca CGIL di Bologna, è stato riconosciuto il nesso di causa tra l'attività di pianista e rizoartrosi bilaterale dei pollici con un danno pari al 6%.

La lavoratrice in oggetto ha esercitato l'attività professionale pianistica per oltre 30 anni presso un Teatro bolognese, sviluppando la patologia denunciata dopo 25 anni di attività.

L'Inail ha negato il riconoscimento della Malattia professionale adducendo che "trattasi di malattia la cui origine lavorativa è esclusa come da decreto ministeriale del 10.06.2014".

Non solo, L'Inail ha evidenziato come l'origine professionale della Rizoartrosi sia stata riconosciuta esclusivamente per alcune categorie di lavoratori la cui attività comporta la movimentazione manuale di pesi importanti e/o l'esercizio di particolari movimenti di presa con dita "a pinza" o di pressione esercitata con le mani, conferendo un ruolo chiave a gesti come afferrare e/o maneggiare oggetti.

Infine, sempre secondo l'Inail, la tardiva epoca della prima diagnosi, esclude una correlazione causale tra la patologia e l'attività lavorativa svolta, inducendo a ritenere piu' probabile un'origine di natura degenerativa legata ad altri fattori come età e sesso.

Il CTU ha respinto le motivazioni dell'Inail ritenendo che:

1) La manifestazione della malattia, poco oltre i 50 anni, è del tutto compatibile con l'usura patologica sul distretto anatomico, ribadendo che l'attività prolungata e costante abbia concretizzato un rischio significativo si sovraccarico sulle dita delle mani;

2) La biodinamica dell'attività pianistica prevede movimenti di ab-adduzione ripetuti dei pollici, ad alta frequenza, che sono alla base della "overuse syndrome" riportata nella letteratura scientifica (ripetitività e notevole impegno di forza nel compimento dell'atto lavorativo);

3) Trattasi di patologia non presente nel decreto del 15/11/2023 quindi non tabellata, per la quale, pur non ricorrendo le condizioni previste nelle tabelle, risulta dimostrabile comunque l'origine professionale.

Il CTU, pertanto, afferma l'origine professionale della malattia denunciata pur riconoscendo il concorso di fattori individuali favorenti l'insorgenza dell'infermità.

Scarica qui la ---> SENTENZA RIZOARTROSI IN PIANISTA

CHIRURGO#INCAVINCE

Con sentenza del 21/11/2024, la Corte d'Appello di Bologna riconosce la natura professionale del rachide cervicale in medico chirurgo a causa del mantenimento prolungato di posture incongrue.

La causa è stata promossa dall'Inca di Reggio Emilia che ha ottenuto il riconoscimento della malattia professionale ed il risarcimento al lavoratore di un danno pari al 16%.

Il fatto riguarda un medico chirurgo specializzato in chirurgia addominale che ha svolto la propria attività in modo continuativo dal 1989 al 2022 presso L'ASMN di Reggio Emilia.

Con certificazione del 24/05/2018 veniva presentata all'Inail di Reggio Emilia denuncia di malattia professionale per "Cervico-Unco-Astrosi con stenosi del canale e con protrusioni discali multiple" respinta in sede di collegiale con le seguenti motivazioni "Trattasi di malattia non tabellata...viste le lavorazioni svolte non emerge la presenza di rischio lavorativo per la malattia denunciata".

Il lavoratore, supportato dal Dr. Gambarini e dall'Avv. Paola Soragni, presentava ricorso al Tribunale di Reggio Emilia, il quale disponeva due consulenze tecniche d’ufficio che davano risultati opposti, ritenendo maggiormente convincente ed esaustiva la seconda, rigettando così la domanda per “mancanza di prova del nesso causale così come sostenuto dal CTU”.

Inoltre, lo stesso CTU, affermava che “pur non potendo negare la possibilità di un legame causale fra la malattia denunciata e la sua attività pluridecennale, può solo affermare che tale legame non trova conferme sufficienti nell'evidenze scientifiche e nei dati statistico-epidemiologici ad oggi disponibili...ed il rapporto causale rimane confinato nell'ambito della semplice possibilità...".

Stante le motivazioni del CTU e l'esito della causa, è stato presentato ricorso in appello conclusosi positivamente con il riconoscimento del nesso causale tra l'attività svolta dal lavoratore (chirurgo) e la patologia a carico del rachide cervicale con le seguenti motivazioni:

1) Criterio di efficienza lesiva: postura obbligata, incongrua e mantenuta in posizione fissa per periodi di tempo protratti in attività svolta per oltre 30 anni in modo continuativo, prevalente e non occasionale;

2) Esclusione di cause di origine extralavorative: assenza di traumi e famigliarità in insorgenza precoce della patologia artrosica degenerativa (non in linea con il criterio statistico epidemiologico che indica la fascia di età senile come la piu’ probabile e come quella maggiormente colpita);

3) Malattia professionale Non Tabellata: Per il riconoscimento di malattia professionale non tabellata vige il criterio della “causalità prevalente”, o il criterio del “piu’ probabile che non”, che conducano attraverso il riconoscimento di una probabilità qualificata tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata...non essendo richiesto un giudizio di certezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” di origine penalistica. In forza del principio di equivalenza, causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell’evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo o qualitativo rispetto agli altri (Circolare Inail 81/2000 e Istruzione operativa Inail n. 7876/bis del 16 febbraio 2006).

Infine il CTU sottolinea come “se è vero, come è vero, ed è vero...l’assenza di letteratura sul merito non autorizza a negare il nesso di causalità materiale, perché di fatto in letteratura non è mai stato negato il nesso di causalità materiale tra posture incongrue protratte – dolore – contrattura muscolare – degenerazione artrosica, semplicemente non è stato approntato uno studio mirato”.

Scarica qui la ----> SENTENZA 21-11-2024

 

MALATTIA PROFESSIONALE SENTENZEL'INAIL di Reggio Emilia ha riconosciuto l’origine professionale della patologia denunciata “mesotelioma pleurico” e l’esposizione ad amianto, grazie alla collaborazione del Patronato INCA-CGIL di Reggio Emilia e dell’Associazione Familiari e Vittime Amianto Emilia Romagna (AFeVA).

Il caso riguarda un ex lavoratore di un'azienda di Reggio Emilia addetto nel periodo 1963-1981 alla produzione ed al taglio della sfoglia di amianto ed alla pulizia del reparto.

Nel settembre 2021 viene ricoverato con diagnosi di sospetto mesotelioma ed esame citologico negativo per presenza di cellule neoplastiche.

Ad ottobre 2021 viene presentata denuncia di Malattia Professionale respinta dall'Inail di Reggio Emilia, così come il parere della Sovraintendenza Regionale, perchè "il solo sospetto di mesotelioma, ancorchè in presenza di una storia di probabile esposizione ad amianto, non è sufficiente ai fini dell'ammissione della tutela stessa".

Avverso tale decisione viene avanzato ricorso medico legale, respinto con le stesse motivazioni della domanda amministrativa.

Nel mese di luglio 2023 l'interessato decede ed i familiari richiedono, attraverso la Procura, l'immediata autopsia. L'esame auptotico accerta che il decesso è avvenuto a causa di "insufficienza respiratoria acuta da mesotelioma pleurico maligno bifasico".

A fronte di tale esito è stato proposto precontenzioso, accolto con il riconoscimento della malattia professionale ed il risarcimento agli eredi.

LAMIERISTAL'Inail di Bologna ha riconosciuto in prima istanza il nesso causale tra il Morbo di Kienbock e l'attività di lamierista.

Il morbo di Kienbock è una patologia rara che colpisce la struttura scheletrica della mano. Si tratta di una patologia progressiva che coinvolge le articolazioni carpali della mano, fino a degenerare nell’artrosi del polso.

La malattia si presenta in maniera insidiosa con un graduale dolore al dorso del polso, edema (gonfiore) al dorso del polso, che può diventare rigido causando anche gravi invalidità.

Scoperta per la prima volta nel 1910 dal radiologo austriaco Kienbock, le cause di questa patologia non sono ancora del tutto note.

A livello europeo, tuttavia, è riconosciuto il ruolo di fattori di rischio professionali come vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e microtraumi ripetuti. Pertanto il morbo di Kienbock rientra nella “European Listing of Occupational Disease” in paesi come Francia o Germania.

In Italia questa malattia non rientra né tra le cosiddette malattie tabellate né nelle liste del Ministero del Lavoro.

In questo contesto normativo, in cui dunque l’origine professionale del morbo di Kienbock è considerata incerta o comunque non dimostrata, il Patronato Inca di Bologna unitamente al proprio Medico Legale convenzionato, che ha denunciato per primo la malattia, sono riusciti ad ottenere il riconoscimento in prima istanza di questa malattia, rara e non tabellata.

Il caso riguarda una lavoratrice lamierista esposta ai fattori di rischio tipici per questa patologia, che si e’ occupata negli anni di assemblaggio e taratura di componenti di motore e foratura di lamiere.

Si precisa che insieme al morbo di Kienbock veniva denunciata la Sindrome del Tunnel Carpale, patologia tabellata, maggiormente frequente e caratterizzata dagli stessi fattori di rischio del morbo di Kienbock, dapprima respinta poi accolta a seguito a ricorso medico legale.