Il caso riguarda una lavoratrice che ha svolto dal 1989 al 2020 attività prima nell'assistenza a persone con disabilità e non autosufficienti e successivamente come educatrice presso asili nido.
La domanda di malattia professionale, presentata dal Patronato INCA CGIL di Bologna nel 2020, riguardava una patologia del rachide cervicale caratterizzata da protrusioni discali e barre disco-osteofitarie plurisegmentarie, con cervicobrachialgia.
L'INAIL respingeva la domanda, ritenendo insussistente il nesso causale tra la patologia e l'attività lavorativa e riconducendo il quadro, in particolare, a infortuni extralavorativi.
A seguito della reiezione, il Patronato INCA CGIL di Bologna inoltrava ricorso medico-legale e, nonostante la conferma della reiezione da parte dell'INAIL, ha successivamente avviato il giudizio davanti al Tribunale di Bologna, seguendo la lavoratrice nell'intero percorso di tutela fino al riconoscimento giudiziale dell'origine professionale della patologia.
La CTU e la successiva Sentenza del 13/01/2025 hanno riconosciuto l'eziologia professionale della patologia, con riconoscimento di un danno biologico per la patologia cervicale.
Particolarmente interessante è il percorso seguito dalla CTU per arrivare a tale conclusione, infatti il riconoscimento non è stato fondato sulla sola qualifica di educatrice né sulla presenza della patologia cervicale, ma sulla ricostruzione delle concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e della relativa esposizione a fattori di rischio biomeccanico.
In particolare:
- oltre 30 anni di esposizione a fattori di rischio biomeccanico;
- attività di assistenza e movimentazione di persone disabili e non autosufficienti, con sollevamenti, trasferimenti e sostegno;
- successiva attività negli asili nido, con bambini da 0 a 3 anni, caratterizzata da frequenti sollevamenti, tenuta in braccio, attività di igiene, vestizione e assistenza;
- movimentazione di carichi dinamici, cioè persone non collaboranti e con baricentro instabile;
- frequenti flessioni, piegamenti e posture incongrue, anche dovute agli arredi dei nidi dimensionati sui bambini;
- ripetitività delle attività e impiego di forza;
- gli elementi risultanti dalla sorveglianza sanitaria, comprese le limitazioni lavorative progressivamente introdotte;
- le testimonianze relative alle effettive modalità di svolgimento delle mansioni;
- supporto della letteratura scientifica, sia per la movimentazione dei pazienti sia, specificamente, per le attività di assistenza e cura dei bambini piccoli.
Pertanto, secondo la CTU, non è stata la sola diagnosi di discopatia cervicale a determinare il riconoscimento, né la sola qualifica professionale ma l’insieme e la convergenza di più elementi.