Importante riconoscimento ottenuto grazie alla tutela del Patronato INCA-CGIL di Rimini, unitamente ai professionisti convenzionati.
Si tratta del caso di un ex dipendente di una grande impresa del comparto ferroviario operante sul territorio riminese, con mansione di manovale-falegname, addetto alla coibentazione, già riconosciuto dall'INAIL affetto da malattia professionale per placche pleuriche da esposizione ad amianto, con un danno biologico del 6%. L'esposizione professionale all'amianto risaliva al periodo 1959-1990.
Successivamente il lavoratore ha sviluppato una grave neoplasia, con quadro clinico compatibile con un tumore del polmone già in fase avanzata. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente e il paziente è deceduto prima che fosse possibile eseguire la biopsia e ottenere una diagnosi istologica definitiva.
Proprio per l'assenza della conferma istologica, l'INAIL aveva inizialmente negato il riconoscimento della malattia professionale.
Nel ricorso predisposto dal Medico legale è stato però evidenziato che il nesso causale poteva essere dimostrato attraverso l'insieme degli elementi disponibili:
- la lunga esposizione professionale all'amianto;
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il precedente riconoscimento INAIL della malattia professionale;
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la presenza di fibrosi polmonare asbesto-correlata;
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il quadro clinico e radiologico compatibile con un tumore primitivo del polmone;
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la distribuzione delle metastasi;
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la letteratura scientifica che collega l'esposizione ad amianto e l'asbestosi all'aumento del rischio di carcinoma polmonare.
Un altro aspetto importante del ricorso riguarda il fatto che non può essere pretesa una biopsia invasiva, o addirittura post mortem, quando il paziente è in fase terminale e sottoposto a cure palliative, solo per ottenere una prova medico-legale (Cass. civ., Sez. Lavoro n. 7775/2010 secondo cui non può essere pretesa una biopsia invasiva o post mortem esclusivamente per esigenze probatorie quando le condizioni cliniche del paziente non lo consentano.).
In sede di collegiale l'INAIL ha riconosciuto il caso, concedendo la rendita ai superstiti e l'assegno funerario.
In sostanza, la mancanza della diagnosi istologica non esclude automaticamente il riconoscimento della malattia professionale. Se il quadro clinico, lavorativo e scientifico è sufficientemente chiaro e coerente, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso una valutazione complessiva degli elementi disponibili.